Secondo la legge gli atti sessuali compiuti con violenza contro la volontà del soggetto o con persona minorenne sono considerati reati.
Per quanto riguarda i minori, la pena è prevista nel caso di atti sessuali compiuti con persona che al momento dell’accaduto non ha compiuto i quattordici anni, anche se consenziente, e nel caso di minori di sedici anni quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche se adottivo, o il tutore.
Non è punibile il rapporto sessuale avvenuto tra minore consenziente maggiore di tredici anni e partner la cui differenza di età non sia superiore a tre anni.
Sempre secondo la legge l’autore di violenza sessuale è obbligato a sottoporsi ad accertamenti sanitari per l’individuazione di eventuali malattie sessualmente trasmissibili.
Il reato è perseguibile a querela di parte con termine per la proposizione di sei mesi; la querela, una volta proposta, è irrevocabile.
Si procede d’ufficio in caso di violenza sessuale nei confronti di minore di quattordici anni, e considerando le circostanze aggravanti se minore di dieci anni, quando il fatto è stato commesso dal genitore, anche adottivo, dal tutore, e da persona cui il minore è stato affidato. Ancora, si procede d'ufficio quando il fatto è stato commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, o quando la violenza è connessa ad altro delitto che richiede la procedura d’ufficio. ( Xagena2010 )
Gyne2010